L’Albo è disciplinato dall’ ART 212 D.lgs 152/2006 e smi.
Chi si deve iscrivere?
Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all’Albo sono:
- imprese che trasportano i propri rifiuti;
- imprese che installano, distribuiscono e riparano apparecchiature elettriche e elettroniche
- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti per conto terzi;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti (inclusa la bonifica di beni contenenti amianto);
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
- imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.
In quali categorie è possibile iscriversi?
L’iscrizione all’Albo è articolata in categorie in relazione alla specifica tipologia di attività:
Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani |
Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |
Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. |
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. |
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. |
Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |
Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA) |
Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi |
Categoria 9: bonifica di siti |
Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto |
Per approfondire: Albo Nazionale Gestori Ambientali
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Pagina aggiornata il 27/10/2020